Si può utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati?
L’Avvocato Talamazzi, ci aiuta a fare un po’ di ordine, ma Prima di addentrarci nel cuore del problema, facciamo il solito passo indietro. Cosa si intende per targa prova? La c.d. “targa prova” viene rilasciata al ricorrere di determinate circostanze che, solitamente, emergono quando è necessario effettuare prove tecniche su un veicolo. Tale targa prova, come suggerisce lo stesso nome, è momentanea e non sostituisce la targa ufficiale che verrà rilasciata nel momento in cui il veicolo venga utilizzato in modo ordinario. Il Codice della Strada, infatti, ha disposto la comminazione di sanzioni amministrative per chi circola con una targa prova al di fuori delle ipotesi consentite.
H2 È una targa analoga a quelle “ordinarie”?
No, la targa prova è contraddistinta, oltre che da una serie di numeri, anche dalla presenza della lettera “P” e dovrà essere apposta nella parte posteriore dell’auto. È necessario presentare una richiesta agli organi competenti che, una volta valutata la sussistenza dei relativi presupposti, concederà la relativa autorizzazione. In caso di esito positivo, viene rilasciata la certificazione di targa prova che potrà essere utilizzata solo dal soggetto che l’ha richiesta e per un periodo temporale definito.
Targa prove a cosa serve?
Originariamente, la facoltà di apporre una targa prova a un veicolo era collegata alla finalità di consentire la circolazione, appunto, di prova a veicoli non immatricolati e sprovvisti, per tale ragione, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione.
E poi cosa è cambiato?
E poi, sono iniziati a susseguirsi pareri difformi sul punto. Se, da un lato, il Ministero dell’Interno, ha interpretato più rigidamente tale normativa consentendone, appunto, un utilizzo più ristretto, dall’altro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha interpretato più estensivamente la norma, riconoscendo la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli già immatricolati. Proprio in ragione di tali difformità interpretative, nel 2018, la questione è stata rimessa al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in merito alla facoltà di utilizzare tale targa prova solo sui veicoli non ancora immatricolati ovvero anche su quelli già immatricolati. Nell’attesa, il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare con la quale, stante la divergenza interpretativa sopra menzionata, ha invitato i soggetti addetti all’espletamento dei relativi controlli a voler, temporaneamente, evitare ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi operava in conformità alla prassi che consentiva l’utilizzo di targhe prova anche su veicoli già immatricolati.
Tra le criticità, ovviamente, era sorta anche quella inerente la copertura assicurativa. Chi copre in caso di sinistro con una targa prova coinvolta?
«Vista la divergenza di opinioni susseguitesi sul punto, la risposta non è agevole. Come noto, in attesa di un intervento legislativo, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto con la sentenza n. 17655/2020 affrontando, da un lato, l’ambito di operatività della targa prova e, dall’altro, quello di operatività della garanzia assicurativa. Con riferimento al primo aspetto, la Suprema Corte ha rilevato la non legittimità, alla luce della normativa vigente al momento della pronuncia, dell’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati statuendo che “la targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla ‘messa in circolazione’, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione) la deroga non è funzionale allo scopo”. Con riferimento al secondo aspetto, per l’effetto, la Corte ha rilevato che in presenza della Carta di circolazione è valida solo la RC dell’auto, non essendo l’assicurazione della targa prova, infatti, più sufficiente a coprire eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di Carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore”. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova».
E con l’assicurazione come si fa?
Il Decreto interviene espressamente anche sul punto disponendo che “Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi”, con specificazione che “dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova”.
Quindi, via libera per le targhe prova?
Non proprio, una precisazione in tal senso è stata prevista – anche per evitarne un utilizzo illegittimo – nel Decreto in parola: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.”
In conclusione, avvocato?
In conclusione, resta un tema che, un po’ per il suo oggetto (ivi inclusa la responsabilità civile verso i terzi), un po’ per le sue contraddizioni e, ora, novità, deve essere trattato con estrema prudenza, prestando attenzione – anche ai fini assicurativi – a rispettare i presupposti richiesti dalla legge (e da quelle future) per un utilizzo legittimo della targa prova.
a cura di Avv. Giulia Talamazzi – Studio Conte&Giacomini Genova
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