Ecco un'anticipazione della rubrica del nostro Avvocato Giulia Talamazzi che troverete sul prossimo numero di Car Carrozzeria. Sarà anche il tema dell'intervento dell'Avvocato durante il Car Carrozzeria Summit del prossimo 3 dicembre. Vi aspettiamo sui nostri social per una lunga diretta e tanti temi. Intanto ecco un parere importante su un tema complesso e di grande interesse
Innanzitutto, cosa si intende per targa prova?
<<La così detta “targa prova” è una targa che viene rilasciata a fronte di determinate circostanze che, solitamente, emergono quando è necessario effettuare prove tecniche su un veicolo. Tale targa, come suggerisce lo stesso nome, è momentanea e non sostituisce la targa ufficiale che verrà rilasciata nel momento in cui il veicolo venga utilizzato in modo ordinario. Il Codice della Strada, infatti, ha disposto la comminazione di sanzioni amministrative per chi circola con una targa prova al di fuori delle ipotesi consentite>>.
Chi può utilizzare la targa di prova?
<<Originariamente, la facoltà di apporre una targa prova a un veicolo era collegata alla finalità di consentire la circolazione, appunto, di prova a veicoli non immatricolati e sprovvisti, per tale ragione, di una propria targa di riconoscimento e di documenti di circolazione>>.
E poi?
<<E poi, sono iniziati a susseguirsi pareri difformi sul punto. Se, da un lato, il Ministero dell’Interno, ha interpretato più rigidamente tale normativa consentendone, appunto, un utilizzo più ristretto, dall’altro, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha interpretato più estensivamente la norma, riconoscendo la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli già immatricolati. Proprio in ragione di tali difformità interpretative, nel 2018, la questione è stata rimessa al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in merito alla facoltà di utilizzare tale targa prova solo sui veicoli non ancora immatricolati ovvero anche su quelli già immatricolati>>.
E nell’attesa che si pronunci il Consiglio di Stato?
<<Nell’attesa, il Ministero dell’Interno, dopo aver rimesso la questione al Consiglio di Stato, ha diffuso una circolare con la quale, stante la divergenza interpretativa sopra menzionata, ha invitato i soggetti addetti all’espletamento dei relativi controlli a voler, temporaneamente, evitare ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera in conformità alla prassi che consentiva l’utilizzo di targhe prova anche su veicoli già immatricolati>>.
Cosa ci dice, invece, della parte assicurativa? Le assicurazioni coprono in caso di sinistro che veda coinvolto un veicolo dotato di targa prova?
<<Anche questa domanda non ha un agevole risposta, vista la divergenza di opinioni susseguitesi sul punto. Preme, tuttavia, rilevare, in proposito, che la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 17655/2020, si è pronunciata sul punto affrontando, da un lato, l’ambito di operatività della targa prova e, dall’altro, quello di operatività della garanzia assicurativa. Con riferimento al primo aspetto, la Suprema Corte ha rilevato la non legittimità dell’utilizzo della targa prova sui veicoli immatricolati statuendo che “La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo”. Con riferimento al secondo aspetto, per l’effetto, la Corte ha rilevato che, in presenza della carta di circolazione, sarà valida solo la RC dell’auto, non essendo l’assicurazione obbligatoria della targa prova, infatti, più sufficiente a coprirne eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che Appare palese, infatti, secondo gli Ermellini che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrono i presupposti – solo l’assicuratore del veicolo e non l’assicuratore della targa di prova”>>.
In conclusione, avvocato?
<<In conclusione, è evidente si tratti di un tema complesso e farraginoso e che sia fondamentale ottenere il richiesto parere per cercare, almeno a livello ministeriale, di dipanare un po’ dei dubbi sussistenti in proposito. Nelle more, meglio attenersi alla normativa vigente, in applicazione delle circolari ministeriali promulgate e alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale più recente>>.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
a cura di Avv. Giulia Talamazzi
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere