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Sentenza Cassazione: il fermo tecnico va provato

Una recente sentenza della Cassazione stabilisce che il fermo tecnico non è risarcibile in "automatico" ma occorre fornire elementi utili a provare danno e quantificazione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 25063 della sesta sezione civile (depositata l'11.12.2015), conferma un recentissimo indirizzo che pone grossi limiti al risarcimento del fermo tecnico, ovvero del ristoro del danno dato dall'impossibilità di utilizzare il veicolo nel tempo necessario ad effettuare le riparazioni. Al “forfait equitativo” che fino a poco tempo fa era legittimo riconoscere al danneggiato, ora si sostituisce un danno da quantificarsi con le allegazioni, che siano fatture di noleggio di auto sostitutiva, oppure prove documentali della perdita effettiva (bollo, assicurazione, durata del periodo di fermo)

Nel caso in questione il danneggiato non aveva prodotto nulla che potesse attestare che il veicolo fosse stato fermo davvero La richiesta infatti era di liquidare il fermo sulla base di preventivo e foto del veicolo danneggiato. Ciò sulla scorta di un consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva definito il danno da fermo tecnico come danno “in re ipsa”, e dunque liquidabile in automatico perchè una macchina danneggiata dovrà essere riparata e dunque provocherà il fermo e la conseguente perdita. Questo orientamento riconosceva la possibilità di liquidare “equitativamente” il fermo, senza bisogno di allegare particolari documenti che fondassero il diritto al risarcimento del danno. Di recente però, una sentenza della Suprema Corte (Cass. 20620/15) aveva preso una posizione nettamente contraria al predetto indirizzo, richiamando i principi generali sulla prova del danno e negando che potesse considerarsi “in re ipsa” il danno da fermo tecnico.

La Corte non ignora l'indirizzo che prevedeva la possibilità di liquidare equitativamente il danno da fermo tecnico “anche in assenza di prova specifica”, ma gli contrappone un altro principio “fondamentale”, che specifica che l'equità del giudice nella liquidazione del danno non è quella tipica di un giudizio di equità, bensì un'equità giudiziale “correttiva e integrativa”, che presuppone che sia provata la presenza di danni risarcibili, mentre ne resti impossibile da provare il preciso ammontare

In base a questo orientamento, non si può quindi pretendere il risarcimento del danno da fermo tecnico senza allegare degli elementi utili a provare danno e quantificazione, che ben avrebbero potuto essere forniti, come ad esempio pagamento del bollo, costi assicurativi e valore del mezzo.

(fonte: Sicurauto.it)