L'IVASS definisce nuove regole per l’attestato di rischio “dinamico” e per la classe di merito di conversione universale
L’IVASS emana due Provvedimenti in materia di r.c. auto che:
– introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, c.d. Attestato di rischio dinamico (Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015);
– definiscono nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 – Dematerializzazione dell’attestato di rischio).
Il primo provvedimento consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato. L’attestato di rischio – e quindi il premio assicurativo – terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente). In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi.
Il secondo provvedimento chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing).
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