Attualità

RC Auto obbligatoria per tutti: ecco il parere del legale

Avvocato Talamazzi, nel 2021 avevamo parlato della sentenza con cui la Corte di Giustizia aveva circoscritto l’obbligo di RCA all’immatricolazione del veicolo e non alla sua circolazione. Ci può rinfrescare la memoria?
«Certamente. Con la sentenza del 29 aprile 2021 C-383/19, la Corte UE era stata chiamata a interpretare l’articolo 3 della Direttiva europea 2009/103/CE avente ad oggetto la definizione di “veicolo”. In conformità a quanto stabilito in diverse altre pronunce, la Corte UE aveva confermato che l’obbligo di avere una polizza RCA doveva essere collegato alla mera possibilità di utilizzare un determinato veicolo e non alla effettiva volontà del proprietario di utilizzarlo realmente. In buona sostanza, la Corte UE aveva stabilito che la RCA era obbligatoria ogniqualvolta un veicolo immatricolato in uno Stato membro non fosse stato ritirato dalla circolazione in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile. In tale ottica, si era giunti a considerare che l’obbligo di RCA riguardava sinanche quei veicoli che, ancorché destinati alla demolizione, erano comunque inidonei alla circolazione non essendo bastevole, ai sensi della predetta direttiva europea, la sola intenzione di demolire il veicolo per privare quest’ultimo della sua qualità di “veicolo”».

È cambiato qualcosa, nel frattempo?
«A livello normativo, sì. In ambito UE è stata emanata la Direttiva 2021/2118/UE recante modifiche della precitata Direttiva 2009/103/CE; in ambito nazionale, conseguentemente, è stato emanato il Decreto legislativo n. 184/2023 di recepimento della nuova direttiva. In forza di tale normativa i veicoli, anche se fermi in un’area privata non accessibile al pubblico (come, ad esempio, un garage) dovranno avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile. È stato introdotto, in buona sostanza, il c.d. “rischio statico” sulla base del fatto che un veicolo deve essere, comunque, considerato appunto un rischio anche se non circolante e ricoverato in un garage privato; diventa rilevante, quindi, il pericolo del veicolo collegato alla sola custodia dello stesso, anche se non usato».

Come viene definito un “veicolo”, quindi?
«Restando in ambito nazionale, il precitato Decreto legislativo n. 184/2023 ha modificato la nozione di “veicolo” prevista nel codice delle assicurazioni private disponendo che, per veicolo, debba intendersi: “1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con: 1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h; 2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno; 3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (23/12/23, ndr)».

E con riferimento agli obblighi assicurativi cosa ci dice, avvocato?
«Il precitato decreto legislativo prevede che i veicoli aventi i requisiti sopra individuati sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice Civile, qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente e, in ogni caso, a prescindere dalle caratteristiche del veicolo stesso, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo oppure in movimento; con la precisazione che tale obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni. Tale obbligo assicurativo non sussiste, invece, per i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché per quelli il cui uso è vietato, in via temporanea oppure permanente, in forza di una misura adottata da un’autorità competente conformemente alla normativa vigente».

Cosa si rischia se non si rispettano queste novità?
«In base al decreto legislativo in commento, la violazione dell’obbligo assicurativo può comportare l’applicazione di una multa di € 866, con la decurtazione di cinque punti dalla patente, ma anche il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione».

In conclusione, avvocato, come è consigliabile comportarsi?
«Trattandosi di una nuova situazione di obbligatorietà, si consiglia di effettuare un’attenta analisi delle caratteristiche tecniche dei propri mezzi i quali, laddove rientranti nella nuova definizione di “veicolo”, dovranno essere coperti da una polizza assicurativa di responsabilità civile».

a cura di Avv. Giulia Talamazzi - Studio Legale Conte&Giacomini