Posizioni in contrasto sull'imposizione degli sconti obbligatori alle Compagnie. Il provvedimento prevede inoltre che la comunicazione ai clienti avvenga “in modo corretto, trasparente ed esaustivo”
Insurancereview.it dedica un'interessante articolo alle novità rca contenute nel ddl concorrenza che a inizio maggio ha ricevuto il via libera dal Senato e che ora torna alla Camera per l'approvazione definitiva. L'articolo, in particolare, riporta le reazioni dei vari operatori del mondo assicurativo, che su alcuni punti non sono allineate. ANIA e IVASS hanno accolto on modo differente il testo approvato dal Senato. Mauro Montagnini (ANIA) ha parlato di “occasione mancata per migliorare il settore Rc auto”, lamentando un debole contrasto alle frodi. Ma, in particolare, non è stata apprezzata l'imposizione degli sconti, che vengono considerati in contrasto con il principio di libertà tariffaria sancito dalle normative Ue. Diversa la posizione dell'Ivass, il cui giudizio sul provvedimento è “largamente positivo”, soprattutto per quanto riguarda la scontistica. “Ci sono tutte le condizioni perchè i gap che affliggono l'Rca proseguano nella riduzione in atto”, ha detto Riccardo Cesari.
Gli sconti obbligatori previsti dal provvedimento sono destinati a coloro che permettono alla compagnia assicurativa di controllare lo stato di salute dell’auto assicurata (ispezione del veicolo), di installare una black box sulla vettura o di collocare un dispositivo che impedisce alla persona di accendere il motore a fronte di un elevato tasso alcolemico del guidatore. I criteri per applicare la scontistica dovranno essere indicati dall’Ivass. Nel caso di mancato sconto sono previste sanzioni amministrative per le assicurazioni che arrivano fino a decine di migliaia di euro.
L’articolo 6 prevede inoltre nuove disposizioni per gli intermediari, con cui si chiede agli agenti di comunicare ai clienti “in modo corretto, trasparente ed esaustivo” tutte le tariffe delle compagnie di cui sono mandatari, in modo che l’assicurato possa scegliere quella più conveniente.
Da sottolineare anche la stretta contro i falsi testimoni: in caso di incidenti con danni soltanto alle cose, il danneggiato dovrà comunicare i nomi dei testimoni già nella denuncia di sinistro o, comunque, nel primo atto formale nei confronti della assicurazione. In sede giudiziaria, il giudice segnalerà alla Procura i testimoni che sono comparsi in più di tre incidenti negli ultimi cinque anni.
Va ricordato che, rispetto alla prima stesura, alcune norme del Ddl sono state completamente rimosse: tra queste, quella che prevedeva la riparazione dell’auto in carrozzerie convenzionate come condizione per ottenere degli sconti sul prezzo di polizza.
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