Attualità

I rifiuti, mai sottovalutare la legge, anche in carrozzeria

Parlando di autocarrozzerie, un tema particolarmente delicato è quello dei rifiuti. Facciamo il punto da un punto di vista giuridico con il nostro avvocato Giulia Talamazzi

Avvocato Talamazzi, ci può raccontare a che punto siamo a livello normativo?
«Sì, parlando di rifiuti non si può non parlare anche di ambiente. A livello normativo, come noto, la tutela della natura e dell’ambiente si è e si sta sviluppando sempre di più, sia a livello globale che europeo. Nel 2015 le Nazioni Unite hanno pubblicato un programma, denominato Agenda 2030, in cui sono stati prefissati 17 obiettivi (relativi a tematiche quali povertà, salute, acqua, energia sostenibile, cambiamento climatico) che, idealmente, dovrebbero essere raggiunti entro appunto il 2030. Vista la rilevanza del tema, alcuni Paesi hanno iniziato a inserire nell’ambito dei diritti costituzionali il concetto di tutela dell’ambiente. Pensiamo, ad esempio, che nel 2018 in Colombia la Corte Costituzionale ha riconosciuto la foresta amazzonica come un soggetto di diritto. Nel 2022, invece, in Italia è stato modificato l’articolo 9 della Costituzione attraverso l’inserimento tra i principi fondamentali dello Stato la tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, con la specificazione espressa che l’attività economica privata non può essere svolta in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. Oltre alla novità costituzionale, nel nostro Paese parlando di rifiuti è necessario parlare del Codice dell’Ambiente, ossia del D. Lgs. 152/2006 che, tra le altre tematiche, disciplina anche in attuazione delle direttive comunitarie la gestione dei rifiuti, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana. L’articolo 184 del Codice, in particolare, prevede una classificazione dei rifiuti dividendoli, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi».

Questo a livello generale. E calandoci in ambito automotive? Cosa prevede la normativa sul tema smaltimento rifiuti? Che obblighi hanno gli autoriparatori?
«Sulla base della macroclassificazione appena vista (rifiuti urbani/speciali/pericolosi/non pericolosi), si può comprendere la delicatezza dei rifiuti prodotti da meccanici e carrozzieri i quali, ogni giorno, producono rifiuti speciali (come veicoli o parti di veicoli fuori uso) che possono essere non pericolosi (rottami di ferro, carrozzeria) ma anche pericolosi (si pensi all’olio usato, al carburante, alle batterie). Ebbene, premesso che ovviamente il tema richiederebbe una disamina molto più concreta e approfondita, per ragione di sintesi esporrò nel prosieguo un riassunto dei principali obblighi che potrebbero interessare gli autoriparatori. Per legge, infatti, chi gestisce un’officina è tenuto a tracciare tutti i rifiuti speciali che produce. I titolari delle officine e delle carrozzerie, quindi, sono obbligati a compilare una specifica documentazione che comprende: il registro di carico-scarico (contenente tutte le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto relative al carico e allo scarico, compreso il CER); il formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto e lo smaltimento, che accompagna il trasporto di qualsiasi rifiuto speciale; il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, da presentare annualmente alla Camera di Commercio competente (obbligatorio per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e anche per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti). Parlando di rifiuti speciali, poi, è necessario evidenziare che i prodotti da smaltire dovranno essere trasportati da società iscritte all’Albo Gestori Ambientali presso centri autorizzati al fine del loro corretto smaltimento, nel rispetto della salute e dell’ambiente».

D’accordo, abbiamo visto la teoria. Si sa, però, che spesso si accumulano rifiuti in attesa di essere smaltiti, creando specie di discariche a cielo aperto. Che cosa ci può dire di tale prassi, è consentita?
«Allora, ni. Nel senso che, qualora i rifiuti non vengano smaltiti immediatamente, l’articolo 183 del Codice dell’Ambiente prevede la possibilità di utilizzare depositi temporanei, purché tali depositi vengano gestiti nel rispetto delle norme dettate in tema di stoccaggio (che deve avvenire per categorie di rifiuti omogenee), di imballaggio e di smaltimento (da effettuarsi nei tempi e termini previsti dalla legge). È previsto, infatti, un divieto tassativo di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, oltre che di immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee».

In chiusura, avvocato, cosa rischia quindi l’autoriparatore che viola le prescrizioni legislative che abbiamo visto?
«Come detto all’inizio, una risposta esaustiva richiederebbe una disamina approfondita del singolo caso concreto, oltre che una spiegazione molto più ampia; in estrema sintesi, tuttavia, evidenzio che il sistema sanzionatorio in materia ambientale prevede: illeciti di natura amministrativa, puniti con sanzioni pecuniarie; illeciti che costituiscono veri e propri reati, puniti con sanzioni di natura penale; sanzioni accessorie, come la confisca o la sospensione. Oltre a tale quadro sanzionatorio, inoltre, si deve evidenziare anche una responsabilità di natura civilistica per eventuali danni cagionati con le proprie condotte, oltre alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001 in tema di reati ambientali, ove la condotta venga posta in essere a vantaggio della società da soggetti apicali o da soggetti sottoposti alla loro vigilanza. Come diciamo sempre, quindi, sarebbe consigliabile un “check” con un professionista del settore per conoscere la normativa di riferimento ed adottare le disposizioni base ivi previste».

a cura di Avv. Giulia Talamazzi - Studio Legale Conte&Giacomini