Ritirati gli emendamenti che, inserendo la dicitura "fatta salva la libertà contrattuale", davano di fatto adito all'inserimento nei contratti di clasuole vessatorie
Ritirati gli emendamenti pro-compagnie che, inserendo la dicitura “fatta salva la libertà contrattuale”, davano di fatto adito all'inserimento nei contratti di clasuole vessatorie. Accontonato quindi l’articolo 3, e in particolare i controversi punti 3.40, 3.41, 3.44 e 3.45 . Nel frattempo continua la discussione in Senato, ma l'esame degli emendamenti non è ancora concluso e non è detto che il testo non possa subire modifiche. Per il momento, comunque, il pericolo di modifiche che compromettono l'intero impianto del ddl è stato sventato.
Restano ancora gli emendamenti 10.12 e 10.13, che modificano l'articolo 2947 del Codice civile: pongono un termine di 90 giorni per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno. Se non viene rispettata, niente indennizzo. L'emendamento 10.8 (seconda formulazione) introduce la facoltà per l'assicuratore di vietare al danneggiato di fargli causa, dilatando di altri 60 giorni il termine previsto per legge, portandolo a 120 giorni.
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