Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Italia in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Successivamente a tale dichiarazione è stato necessario emanare una serie di provvedimenti legislativi urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche riguardo gli spostamenti
Come noto, purtroppo, il Governo ha dovuto promulgare una serie di misure urgenti per gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Di quali norme stiamo parlando?
Con delibera del 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Italia in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Successivamente a tale dichiarazione, purtroppo, come noto, l’emergenza si è notevolmente aggravata ed è, quindi, stato necessario emanare una serie di provvedimenti legislativi urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Cosa prevedono, in particolare, queste norme?
Si tratta di una serie di decreti che – dapprima rivolti ai singoli comuni maggiormente colpiti (c.d. “zone rosse”) e, poi, all’intero territorio nazionale – hanno disposto una serie di misure stringenti allo scopo, come detto, di contrastare e contenere la diffusione del virus e, in particolare, di eliminare o, comunque, limitare gli assembramenti e gli spostamenti dei cittadini.
Come noto, è stato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. “D.P.C.M.”) del 9/03/2020 ad estendere all’intero territorio nazionale il contenuto del D.P.C.M. del 8/03/2020 (limitato solo ad alcuni territori), disponendo il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita sul territorio nazionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute attestabili da un’autodichiarazione.
Il D.P.C.M. dell’11/03/2020, poi, ha aggiunto anche la sospensione di numerose attività commerciali (quali quelle al dettaglio, di ristorazione, inerenti i servizi alla persona), lasciando salve le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, oltre ai servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo.
Il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020, da ultimo, ha disciplinato le misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sul contenuto del quale non ci si sofferma per ragioni di brevità.
Sospensione, quindi, della maggior parte delle attività commerciali. E le attività produttive e quelle professionali?
Il D.P.C.M. dell’11/03/2020, in ordine a tali attività, raccomanda che sia adottato, ove possibile, il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”) o che, comunque, siano incentivate ferie e congedi retribuiti, siano sospese le attività aziendali non necessarie per la produzione e, in ogni caso, siano adottati i protocolli anti-contagio nel rispetto della normativa vigente.
Tanti provvedimenti legislativi e numerose misure restrittive. Si legge, però, che ci sono ancora molti cittadini che, nonostante ciò, continuano ad uscire. È consentito?
Salvo per le eccezioni sopra viste (spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute), no.
A tal proposito, in alcuni territori – preso atto dell’elevato numero di denunce pervenute per inosservanza dei provvedimenti legislativi e per falsa attestazione nell’autodichiarazione – è stato specificato che, se pur nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli anti-contagio, è consentito uscire dalla propria abitazione per soddisfare le elementari esigenze di vita (legate, ad esempio, all’acquisto di beni alimentari o all’uscita con il proprio animale domestico) purché ciò avvenga all’interno della propria zona di residenza. Il principio, d’altronde, è sempre lo stesso, restare a casa o, comunque, se indispensabile, muoversi il meno possibile.
Cosa rischia chi viola le nuove regole introdotte per il contenimento del Coronavirus?
Ovviamente è necessario valutare la situazione caso per caso, ma il trasgressore – trovato in strada senza avere un giustificato motivo rientrante tra quelli citati sopra – sarà denunciato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità (previsto dall’art. 650 c.p. e punito con l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206 euro).
Oltre a ciò, qualora il soggetto sottoposto a controllo rilasci false dichiarazioni aventi ad oggetto identità, stato o altre qualità proprie (tra le quali anche la residenza), egli potrà rispondere del reato di falsa attestazione del privato (previsto dall’art. 495 c.p. e punito con la reclusione da uno a sei anni).
Naturalmente, al di là delle recenti disposizioni normative, restano tutte le sanzioni previste per i comportamenti illeciti già puniti nel nostro ordinamento (ad esempio, colui che dovesse violare le regole di prudenza raccomandate, anche senza avere l’intenzione di diffondere il contagio, potrebbe essere accusato di lesioni o omicidio colposi, a seconda delle conseguenze provocate).
Come detto, però, questo il quadro astratto che va, sempre, valutato a seconda del singolo caso concreto.
In conclusione?
In conclusione, posta la vincolatività della normativa vigente, nonché la necessità di una cooperazione collettiva per arginare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, a meno di comprovate necessità non rinviabili, si deve evitare di uscire di casa.
Avv. Giulia Talamazzi
a cura di Avv. Giulia Talamazzi
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