Legale

Auto elettrica. Occhio al CAVO di RICARICA

Avvocato Talamazzi, è sempre più diffuso l’utilizzo di auto elettriche e, conseguentemente, di stazioni di ricarica per tali auto. Come è normata legislativamente in Italia questa dinamica?

«L’utilizzo di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in Italia si inserisce in un quadro normativo che si è sviluppato negli ultimi anni, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale. Tra i riferimenti principali possiamo citare il D.Lgs. 257/2016, che recepisce la direttiva europea 2014/94/UE e stabilisce regole per la pianificazione, installazione e gestione delle infrastrutture per i combustibili alternativi».

Cosa ci può dire in merito ai requisiti previsti per tali impianti?

«La normativa vigente, come detto, impone il rispetto di standard tecnici dettagliati per garantire che le infrastrutture siano sicure per gli utenti e conformi ai principi di interoperabilità. Inoltre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ad esempio, ha emanato delle linee guida in cui sono stati specificati ulteriori requisiti per l’installazione in sicurezza, come la corretta segnalazione delle aree di ricarica e l’utilizzo di dispositivi per evitare che i cavi restino a terra o creino intralcio».

La società che fornisce le infrastrutture per la ricarica elettrica, secondo lei, potrebbe essere chiamata a rispondere, e a che titolo, dell’eventuale incidente occorso a un pedone caduto sull’erogatore lasciato a terra?

«È possibile ipotizzare che la società erogatrice possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 2051 c.c. per responsabilità da cose in custodia. Questo, però, dipenderebbe dall’effettiva dimostrazione che l’evento dannoso sia dipeso da una mancanza di diligenza nella gestione o manutenzione dell’infrastruttura. Se l’erogatore o il cavo fossero stati lasciati in modo pericoloso a causa di un utilizzo scorretto da parte di un utente, la società potrebbe tentare di liberarsi dalla responsabilità qualificando il comportamento dell’utente come caso fortuito. Un altro profilo di responsabilità potrebbe essere quello dell’insidia occulta, qualora il pericolo non fosse visibile o segnalato in modo adeguato. La mancanza di dispositivi di fissaggio o segnaletica idonea potrebbe, ad esempio, configurare un’omissione significativa da parte della società. Come detto, resta comunque fondamentale considerare ogni dettaglio dell’accaduto per attribuire eventuali responsabilità con certezza».
E se l’erogatore fosse caduto per mancata cautezza dell’utilizzatore? Potrebbe rispondere l’utente?
«In tale caso, si potrebbe configurare una responsabilità dell’utente ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora si dimostrasse che la sua condotta negligente abbia direttamente causato la situazione di pericolo. Tuttavia, resta rilevante anche il ruolo della società come custode dell’infrastruttura. Quest’ultima, come visto, potrebbe essere ritenuta responsabile se non avesse adottato misure preventive per evitare situazioni di pericolo, anche derivanti da un uso scorretto ma prevedibile dell’impianto».

E se il cavo cadesse, anziché sul marciapiede, per strada?

«Se il cavo cadesse per strada e questo causasse un incidente, ad esempio con un veicolo in transito, le implicazioni giuridiche diventerebbero ancora più complesse, poiché il rischio non riguarderebbe soltanto i pedoni ma anche la sicurezza stradale. Anche in questo caso, potrebbero essere chiamati a rispondere diversi soggetti. In primis la società erogatrice, se si dimostrasse che l’infrastruttura, nel suo normale utilizzo, presenta un pericolo per la circolazione stradale a causa di una carenza progettuale o gestionale (per esempio, l’assenza di dispositivi di fissaggio adeguati o di segnaletica idonea potrebbe fare presumere una colpa nella manutenzione o nella progettazione dell’impianto). In seconda battuta l’utente, se invece il cavo fosse caduto a causa di un utilizzo scorretto da parte quest’ultimo. Infine, è opportuno considerare che l’evento potrebbe coinvolgere anche l’ente proprietario della strada, qualora si accertasse una corresponsabilità per carenze nella vigilanza o nell’autorizzazione delle infrastrutture installate in aree pubbliche. In definitiva, la valutazione della responsabilità dipenderebbe da una complessa analisi delle cause specifiche dell’incidente, con un bilanciamento tra il comportamento dell’utente, il dovere di custodia della società e l’eventuale responsabilità di terzi coinvolti».

In conclusione, avvocato Talamazzi?

«Il tema delle colonnine di ricarica evidenzia una dinamica piuttosto complessa. La normativa italiana infatti cerca di disciplinare la materia, ma restano margini di incertezza, soprattutto in relazione alla sicurezza e alla gestione delle responsabilità in caso di incidente. Le società erogatrici sono chiamate a rispettare standard rigorosi, e un eventuale inadempimento potrebbe comportare responsabilità, ma anche gli utenti hanno un ruolo chiave e astrattamente potrebbero essere chiamati a rispondere per condotte negligenti».

a cura di Avv. Giulia Talamazzi - Studio Legale Conte&Giacomini