Dopo anni di controversie, è arrivata la sentenza della Corte di Cassazione: la targa prova non può più essere utilizzata sulle auto immatricolate. Eventuali sinistri, danni o contravvenzioni derivanti dalla circolazione del veicolo che circola con targa prova (già targato) non sono dunque più imputabili alla compagnia della targa di prova. Le implicazioni di questa sentenza sono molteplici e toccano da vicino officine, carrozzerie e concessionarie. Di fatto, secondo la sentenza del 25 agosto, non sarebbe più infatti possibile utilizzare la targa prova per “provare” o movimentare su strada un’ auto targata e immatricolata. Non sussisterebbe più infatti la copertura assicurativa della targa prova bensì la copertura della polizza Rc Auto dell’intestatario. Ad esserne penalizzati, come è evidente, sono soprattutto i venditori di auto usate, che rischiano di non poter più far provare il veicolo ad un potenziale acquirente. Ma i problemi riguardano anche gli stessi autoriparatori, che correrebbero dei rischi a provare su strada l’auto in riparazione. Se un’auto fa un incidente o prende una multa dovrà infatti risponderne l’ assicurazione dell’intestatario del veicolo.
Chi paga in caso di incidenti e multe?
Ma è proprio qui che sorgono i problemi, perchè la funzione della targa prova è proprio quella di mettere al riparo chi occasionalmente deve utilizzare l’auto, ad esempio per testarla dopo una riparazione, per trasportarla in un’altra sede o per provarla in vista di un’eventuale acquisto come usato.
Inoltre, non tutte le vetture in carico ai venditori di auto sono assicurate. È il caso, ad esempio, dell’usato parcheggiato nei piazzali dei concessionari, che in attesa di essere venduto viene spesso movimentato su strada o provato da chi è interessato all’acquisto. Problematica anche la prova delle auto usate in cui sussiste la copertura RC auto dell’intestatario. Usare la copertura del cliente mette a rischio la sua classe di merito in caso di sinistro mentre l’auto è nelle mani del concessionario o dell’autoriparatore. E anche in caso di multa non sarà più possibile attribuirla a chi utilizza la vettura con targa prova.
La sentenza è di fatto sovrapponibile alla circolare con cui il ministero dell’Interno nel 2018 aveva stabilito lo stesso principio. Ma il ministero dei Trasporti, al contrario, aveva invece consentito l’utilizzo della targa prova da parte degli operatori del settore sia per i veicoli nuovi sia per quelli già immatricolati. Due opinioni contrapposte, dunque, su cui la sentenza della Cassazione ha cercato di fare chiarezza. Non riuscendoci.
Quando si può utilizzare la targa prova?
Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione, la targa prova sarebbe utilizzabile solo in mancanza di libretto, cioè prima dell’immatricolazione. E in tutti gli altri casi? Anche il mondo dell’autoriparazione è ovviamente in apprensione. E’ possibile per l’autoriparatore testare su strada il veicolo di un cliente? I veicoli in riparazione possono essere movimentati in altre sedi? Per evitare il caos generale la Polizia Stradale, in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato, ha deciso per il momento di sospendere temporaneamente le sanzioni per circolazione senza assicurazione purché i veicoli circolino con targa prova. Esiste inoltre un disegno di legge del 14 novembre 2018, bloccato in commissione trasporti alla Camera da oltre un anno, che modificherebbe la norma di disciplina della circolazione dei veicoli in prova, allargando la possibilità di usare la targa prova anche sui veicoli già immatricolati. La questione resta dunque aperta.
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