L'AGCM evidenzia il possibile conflitto di interessi dell'ACI, che si troverebbe nella posizione di controllore-controllato influenzando anche i costi dei servzi
A fine febbraio l’accorpamento di ACI e Motorizzazione dovrebbe arrivare ad una svolta. Con la creazione del registro unico PRA-Motorizzazione, il Pubblico Registro Automobilistico e l’Archivio Nazionale Veicoli non saranno più l’uno il “doppione” dell’altro. Non si dovrà più quindi pagare doppio per ricevere lo stesso servizio, ovvero la Carta di circolazione da una parte e il Certificato di Proprietà dall’altro, due documenti di fatto sovrapponibili.
Cosa succede con l’accorpamento ACI e Motorizzazione
A fine febbraio infatti scadono i termini per emanare il Decreto attuativo della Riforma Madia, ma sul finale ecco arrivare l’AGCM a porre una questione irrisolta . L’Autority si dice infatti favorevole al registro unico PRA-Motorizzazione ma, al contempo, evidenzia il problema del ruolo di “controllore-controllato” che avrebbe in tutto questo l’ACI, che influenzerebbe anche sui costi dei sevizi erogati presso gli Sportelli telematici e le agenzie di pratiche automobilistiche. Si palesa quindi un “conflitto di interessi” che potrebbe complicare le cose.
Riportiamo quanto segnalato dall’AGCM:
“L’Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute, ha riscontrato inefficienze dovute alla tenuta di due banche dati distinte, nonché situazioni di conflitto di interessi in capo ad un soggetto – ACI – che svolge, contestualmente alla gestione del PRA, anche servizi in concorrenza che richiedono l’accesso al PRA o l’utilizzo delle informazioni ivi contenute e che ha, altresì, avuto modo di definire aspetti rilevanti dei servizi relativi all’accesso e fruizione del PRA. Al riguardo, si evidenzia come ACI ha di recente adottato una iniziativa, in materia autonoma, volta all’introduzione del c.d. Certificato di proprietà digitale (di seguito, CDPD), mediante dematerializzazione dei CDP cartacei, che risulta avere pregiudicato la cooperazione tra le banche dati ANV e PRA. A seguito dell’introduzione del CDPD, infatti, per lo svolgimento di alcune formalità, tra cui quelle relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, è necessario accedere ad un applicativo oggi disponibile unicamente attraverso il canale telematico PRA/ACI. Ciò ha reso ancora più evidente l’inadeguatezza di un contesto caratterizzato dalla presenza di due registri che sarebbero potenzialmente idonei a essere integrati in modo tale da consentire l’offerta, in via unitaria, dell’intera gamma delle formalità e dei servizi afferenti alla gestione del PRA e dell’ANV.
Peraltro, la presenza di due registri è una peculiarità italiana che, per quanto è dato sapere, non trova riscontro in nessun altro Paese. ACI si trova poi, di fatto, nella posizione di regolare le modalità di accesso ai dati archiviati nel sistema informativo del PRA, ossia la fruizione all’ingrosso dei dati contenuti nel PRA anche da parte di propri concorrenti. In virtù delle prerogative attribuite ad ACI dal D.M. (MEF) n. 514/1992 le tariffe per l’accesso al sistema informativo – pur oggetto di approvazione da parte del MEF – sono definite da ACI. Risulta inoltre essere stata la stessa ACI ad avere individuato, e proposto al MEF, le categorie di soggetti cui consentire l’accesso al sistema informativo.
Inoltre, nell’attuale contesto normativo e regolatorio, sia ACI sia il MIT si vedono remunerati nella tariffa che percepiscono per le formalità eseguite dagli STA privati anche servizi da essi non erogati. Infatti, le tariffe per ciascuna formalità sono identiche sia per il caso in cui la formalità, certificato, o visura, sia svolta presso gli Uffici del PRA o presso gli UMC nella loro veste di STA pubblici, sia per il caso in cui sia svolta presso gli STA privati. Tuttavia, quando l’utente finale si rivolge agli STA privati non fruisce, in realtà, della componente di servizio – pur conteggiata nella tariffa corrisposta – relativa allo svolgimento materiale della pratica presso gli STA pubblici. Tale componente di servizio (relazione con il cliente finale ed esecuzione materiale dell’operazione per la realizzazione della formalità) è, infatti, svolta in suo favore dallo STA privato (cui è corrisposto, oltre alla tariffa per la formalità, un prezzo di mercato per il servizio di intermediazione), anziché dallo STA pubblico. La suddetta configurazione tariffaria determina, pertanto, una distorsione della concorrenza tra gli STA pubblici e gli STA privati, derivante dall’applicazione ai clienti finali che si rivolgono agli STA privati di tariffe non orientate ai costi e, segnatamente, superiori ai costi del servizio pubblico fruito”.
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